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Tribunale di Bologna > Giustificato motivo oggettivo
Data: 22/06/2009
Giudice: Palladino
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 262/09
Parti: Giuseppe M. / Banca Antonveneta spa
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO MOTIVATO DAL CALO DEL FATTURATO E DELLE COMMESSE – MANCANZA DEI CRITERI DI SCELTA ADOTTATI DALLA SOCIETA’ – OBBLIGO DI REPECHAGE - REINTEGRA DELLA LAVORATRICE ART. 18 LEGGE N. 300/70.


Art. 414 cod. proc. civ.

Art. 18 L. 300/70

 

Una lavoratrice, componente delle RSU in qualità di delegata CGIL, era addetta al settore tricologico di un’azienda Bolognese, famosa nel campo degli infoltimenti non chirurgici.

In data 22 febbraio 2006, a causa “della drastica ristrutturazione aziendale con conseguente riduzione del personale”, la lavoratrice veniva licenziata – assieme ad una sua collega - per giustificato motivo oggettivo.

Previo esperimento del tentativo di conciliazione avanti alla DPL la dipendente impugnava il licenziamento avanti al Tribunale del lavoro di Bologna al fine di veder dichiarato illegittimo il licenziamento e ottenere l’immediata reintegra nel suo posto di lavoro. Si costituiva la società ex datrice di lavoro sostenendo che il licenziamento era stato giustificato dal calo delle commesse e del fatturato che aveva fortemente inciso sui bilanci aziendali dell’ultimo anno.

La sentenza con cui viene accolto il ricorso censura innanzi tutto la motivazione addotta per genericità, non facendo essa “riferimento ad alcun elemento specifico” che giustificasse il drastico provvedimento risolutorio del rapporto di lavoro, aggiungendo che l’assunto dichiarato dalla società convenuta “potrebbe essere utilizzato per giustificare il licenziamento di qualunque dipendente”.

Dalle testimonianze rese dinanzi al Giudice dagli ex colleghi della lavoratrice, ancora dipendenti in azienda, emergevano chiaramente elementi che sembravano smentire l’effettivo calo dell’attività, tanto che veniva confermato che, nel periodo successivo al licenziamento della signora R., il settore presso il quale ella era adibita necessitava di personale che veniva fornito da strutture site in altre località e, allo stesso tempo, che tutti i dipendenti erano stati chiamati a svolgere ore di lavoro straordinario per smaltire il lavoro accumulato nel settore tricologico ove operava la lavoratrice.

Non avendo pertanto la società Activa Srl non aveva assolto all’onere probatorio che su di essa incombeva ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 604/66 il Giudicante riteneva che il licenziamento era da considerarsi illegittimo e, conseguentemente, ordinava alla società convenuta di reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro e di corrisponderle le retribuzioni perdute dalla data del licenziamento all’effettiva reintegra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L. 300/70, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali. In base a quanto previsto dalla stessa legge, poi, alla lavoratrice è stata concessa la facoltà di chiedere al datore di lavoro - entro 30 giorni dal deposito della sentenza – in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre a quanto già stabilito dal Giudice in merito alle mensilità perdute.